-1 al Green Pass per tutti (o quasi).

Il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha firmato il Dpcm che rende note le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo da domani. Un argomento bollente e che ci riguarda direttamente, soprattutto in ambito GDPR. La mancanza del pass comporta l’allontanamento dal posto di lavoro, ogni giorno “saltato” varrà come assenza ingiustificata. In sostanza: niente contributi, niente calcolo di giorni di ferie.

Verificatori e nodo privacy

L’articolo 9 del Decreto prevede chiaramente che i così detti verificatori, nominati dal Titolare del trattamento ad eseguire la verifica, siano autorizzati ai sensi dell’art.29 del GDPR. In sostanza: il titolare dovrà formare e istruire l’addetto o gli addetti ai controlli.

La verifica avverrà tramite l’app VerificaC19, app che non conserva dati del soggetto verificato e non comunica le informazioni. Come da “istruzione” del Garante:

L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

Possibile per il datore “registrare” le verifiche?

Nota a margine, ma non marginale. Nulla vieta al datore di lavoro di crearsi un registro, anche cartaceo, per appuntarsi i controlli effettuati. Ovviamente rimanendo nel solco tracciato dal GDPR. Sopratutto in aziende in cui il numero di dipendenti è cospicuo, l’attività di registro può servire, banalmente, a non incorrere nell’errore di controllare il pass più volte allo stesso lavoratore.

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A un giorno dall’applicazione, facciamo il punto.

Ogni lavoratore dovrà portare con sé il certificato verde valido per accedere sul posto di lavoro. Stesso discorso vale per il settore scolastico e quello dei trasporti. Uniche eccezioni: soggetti estremamente fragili o con alto rischio di reazioni avverse al vaccino.

Datore di lavoro

I datori di lavoro dovranno verificare il possesso di Green Pass. Con il nuovo decreto, le linee guida risultano nettamente più chiare.

Controllo a campione

Nel decreto è evidenziato che i datori di lavoro saranno tenuti a definire, entro e non oltre la data del 15 ottobre 2021, le

modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controllo siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Appare chiaro dunque come il DPCM conceda una sorta di discrezionalità sul controllo del pass.

Il chiarimento del Governo

Su questo punto il Governo ha chiarito che

in caso di accertamento da parte delle autorità se un dipendente viene trovato senza green pass, nulla può essere contestato all’azienda se i controlli a campione sono stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi.

Un chiarimento che scioglie il dubbio aleggiante tra i datori di lavoro: “in che sanzioni posso inciampare se da un controllo delle autorità risulta essere presente un lavoratore non provvisto di Green Pass?”. Nessuna sanzione, se il controllo a campione è stato eseguito ad almeno il 30% del personale. Semplificando.

Le figure preposte alla verifica

Il decreto indica chiaramente che i verificatori dovranno essere identificati tramite atto formale. Sempre guardando all’art.29 del GDPR, dovranno essere formati ed avere i requisiti per trattare con cognizione di causa e competenza i dati personali.

Esoneri per il datore di lavoro

L’eventuale trasgressore, come detto, verrà “segnato” come assente ingiustificato. Semplificando, il datore di lavoro dovrà banalmente prendere atto della situazione e comunicare la situazione alle autorità competenti (prefettura) che si occuperanno di irrogare la sanzione del caso.

Green Pass e Tamponi

Durata dei Green Pass. Per coloro che sono guariti da Covid, 12 mesi. Lo stesso per i vaccinati. Per chi vorrà mettersi in regola con la pratica reiterata del tampone, la certificazione fornita a seguito di test antigenico rapido o di tampone salivare avrà una validità di 48 ore, quella a seguito di test antigenico molecolare di 72.

Un caso, quello del Green Pass da tampone, che sta facendo molto discutere. Se il certificato dovesse scadere durante l’attività lavorativa, quale sarebbe l’approccio corretto del verificatore? I quest’ottica viene incontro la dicitura nel decreto che testualmente prevede l’obbligatorietà del Green Pass – sia nel pubblico che nel privato –ai fini dell’accesso nel luogo di lavoro.

Controllo Pass. Alternative all’App.

Il Governo ha messo a disposizione (ieri) sulla piattaforma NoiPa, la possibilità di visualizzare all’interno di una pagina web la validità del Green Pass. Stesso discorso per Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, utilizzato in particolare dalle amministrazioni. Al portale in questo caso si accede tramite SPID.

Concludendo

  1. costruzione di un apposito trattamento nel registro ai sensi dell’articolo 30 GDPR.  Le operazioni di trattamento legate alla verifica del Green pass potranno essere contenute in un registro dei trattamenti. Prescrizione essenziale: rispettare il precetto che impedisce la conservazione della documentazione Green pass. Resta, infatti, fermo il divieto di conservazione di tali dati che potrebbero comportare il compimento di operazioni legittime di trattamento.
  2. nomina addetto. Per affidare il controllo del Green Pass ad un dipendente occorre una lettera di incarico, e ove il controllore non fosse il datore di lavoro, una lettera di delega. L’individuazione e la nomina vanno effettuate con con atto formale ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, fornendo apposite istruzioni sul trattamento dei dati personali degli interessati.
  3. informativa: I dipendenti dovranno ricevere dal datore di lavoro un’informativa sul trattamento dei dati.
    Secondo il principio di trasparenza (art. 5 gdpr), il Titolare dovrà rendere ai lavoratori adeguata informativa (art. 13 gdpr) relativa al trattamento dei dati effettuato tramite la verifica del Green Pass. L’informativa potrà contenere le seguenti informazioni: l’identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, se nominato, del suo Dpo. Tutte le finalità sono funzionali alla gestione del contagio da COVID-19.
Jaera team

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