Juventus 231 e Avvisi di Garanzia
Juventus e 231. Il caso scoppiato in casa Juve ci ha portato a riflettere sull’importanza e sull’impatto che il Modello 231 può avere sugli enti, ciò in ragione dei reati 231 che sembrerebbero essere emersi, in capo alla società, in seguito alle indagini preliminari svolte della Procura di Torino.
Per meglio comprendere la questione, occorre, in via preliminare, riportare i capi di contestazione, consultabili sul sito di Open, astrattamente ascrivibili alla Società e che rinviano al catalogo-reati 231, quali:
- Artt. 5, 25-ter commi 1 lett. b) e 2 D.Lgs. 231/2001, che prevede una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.
L’articolo fa riferimento al Delitto di false comunicazioni sociali, così come previsto all’articolo 2622 del Codice Civile (falso in bilancio), e che prevede una pena della reclusione da 3 a 8 anni;
- Artt. 5, 25-sexies, comma 1, D.Lgs. 231/2001, che prevede una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
La fattispecie richiamata dall’articolo rientra nell’alveo dei reati di abuso di mercato, come disciplinati nel testo unico del D.Lgs 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II; nello specifico, qui si contesta il reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni del mercato, che prevede la pena della reclusione da uno a 6 anni e una multa da ventimila euro a cinque milioni.
- Artt. 5, 25-quinquesdecies, commi 1, lett. a) e 2, D.Lgs. 231/2001, che prevede una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
La lettera della norma richiama la fattispecie di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, meglio definita come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e documenti per operazioni inesistenti e la quale prevede la pena della reclusione da quattro a otto anni.
Impatto 231
È bene ribadire che il D.Lgs. 231/2001, estendendo agli enti le responsabilità per i reati presenti nel catalogo 231, fornisce ad essi gli strumenti idonei alla creazione e applicazione di modelli organizzativi che migliorano l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione interna.
Pertanto, tornando ad analizzare le contestazioni mosse dalla Procura di Torino, è facile comprendere che l’adozione di un modello 231 può essere essenziale per esimere la Società dalla responsabilità, ad essa astrattamente imputabile, se dimostra di avere adottato ed efficacemente applicato un Modello 231. La F.I.G.C stessa ha fortemente promosso, successivamente ai fatti relativi a “Calciopoli”, la redazione di Modelli 231 per le società calcistiche, prevedendolo all’art. 7 del suo Statuto federale:
Il Consiglio Federale emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.
Infatti, la F.I.G.C. come supporto alla redazione del MOG ha emanato delle linee guida.
Come già evidenziato, il Modello 231 può ricoprire un ruolo fondamentale quale esimente o attenuante nel caso in cui si delinei uno dei reati previsti dalla normativa; infatti, il Codice di Giustizia Sportiva è intervenuto stabilendo all’art. 29 che:
la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi.
In linea con quanto indicato dalla F.I.G.C, la Juventus si è munita di modello 231 con una prima versione adottata il 05/06/2006 (l’ultima revisione risale al 19/05/2022) e un Organismo di Vigilanza (OdV) in composizione collegiale, cioè formato normalmente da almeno tre professionisti esterni alla compagine societaria (sebbene non sia esclusa la presenza di un membro appartenente alla società).
231 e dimissioni CDA
Tra le sanzioni con impatto più elevato nei confronti degli enti si colloca la sanzione di interdizione dall’esercizio dell’attività, come prevista all’art.9, comma 2, lett. a). Circostanza che, come ipotizza la Gazzetta dello sport in un suo articolo del 28 Novembre, potrebbe essere il motivo che ha indotto il CdA alle dimissioni:
La scelta di rassegnare le dimissioni è stata fatta per paura delle ricadute della 231, che prevede il principio della responsabilità amministrativa per specifiche tipologie di reato commesse da amministratori e dipendenti delle aziende: oltre alle sanzioni, la responsabilità penale può portare come conseguenza anche l’inibizione dell’operatività. Prima di Natale sono attesi i rinvii a giudizio, poi in Primavera dovrebbe iniziare il processo.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Reazione a catena?
Qualora si accertasse che talune operazioni compiute dalla società Juventus coinvolgessero anche altre società sportive, potrebbe esserci il rischio di un loro succedaneo coinvolgimento nelle indagini. In questo modo si potrebbe aprire uno scenario tipo domino. Questo rende ancora più importanti alcune considerazioni di fondo circa l’importanza dell’adozione e dell’effettiva ed efficace adozione del Modello Organizzativo 231.
In conclusione
Se venisse riconosciuta una responsabilità 231 in capo all’azienda e venisse comminata la sanzione citata dalla Gazzetta, ossia impedendo alla società di svolgere la propria attività, è chiaro che l’impatto sarebbe molto alto mettendo così in pericolo il futuro dell’azienda. Tuttavia, lasciando le analisi del caso alle sedi opportune, unica valutazione possibile riguarda gli effetti positivi riscontrabili nell’adozione del Modello.
In quanto, da una parte, servirebbe all’azienda quale strumento per una corretta organizzazione interna in ottica di efficienza dei processi con relativo impatto positivo a livello economico, dall’altra parte, servirebbe come scudo di fronte all’autorità ordinaria e a quella sportiva, per esonerare la società dalla responsabilità di cui al D.Lgs. 231 e dalle sue relative conseguenze.