Aml e Outsourcing. L’esternalizzazione dei servizi Aml è il tema sul quale si sono espressi recentemente sia EBA che Bankitalia. Entrambi gli interventi, di fatto, hanno un obbiettivo comune: migliorare i rapporti che intercorrono tra i soggetti chiamati in causa.
La nuova Q&A Eba
Nel documento (scaricabile a questo link) Eba chiarisce gli orientamenti, pubblicati nel 2019, relativi all’attività di outsourcing.
L’autorità si chiede, oggi, se:
il termine outsourcing (paragrafi 12 e 26) del documento EBA/GL/2019/02 include l’esecuzione delle due diligence del cliente da parte di terzi ai sensi della sezione 4 della IV direttiva , vale a dire se l’applicazione del documento GL/2019/02 all’esecuzione da parte di terzi sia o meno in violazione della quarta direttiva.
In sostanza, EBA si domanda se le indicazioni fornite in tema di outsourcing, presente proprio in quelle linee guida siano compatibili con quanto dettato dalla IV direttiva.
I destinatari
I soggetti destinatari degli orientamenti EBA sono:
- Enti creditizi
- Istituti di pagamento
- Istituti di moneta elettronica
Questi devono gestire in modo rigoroso i rischi, proprio in caso di esternalizzazioni di funzioni essenziali o importanti. L’esternalizzazione (outsourcing) fa riferimento ad un contratto per mezzo del quale un ente utilizza un soggetto esterno per svolgere una funzione a cui è obbligato. A riguardo va specificato che in questi casi, il soggetto obbligato rimane il soggetto responsabile.
Secondo gli orientamenti EBA si delinea l’esternalizzazione di funzione, quando:
- Vi è alla base un accordo che lo regola;
- parte dell’esternalizzazione viene svolta dal soggetto terzo con cadenza permanente o ricorrente;
- rientra tra le attività che l’ente svolge normalmente.
Le risposte di EBA
Proprio in relazione a quanto espresso nei paragrafi precedenti, EBA, evidenzia come effettivamente i suoi orientamenti non riguardino le prestazioni di terzi di cui al capo II, sezione 4 della IV Direttiva.
Infatti, l’art. 29 della IV Direttiva stabilisce espressamente la non applicabilità ai rapporti di esternalizzazione della sezione 4; con riferimento al caso in cui il fornitore di servizi è parte del soggetto obbligato, come risultante da un accordo contrattuale.
Ne deriva che, in un accordo di outsourcing, il fornitore di servizi:
- può essere o meno un soggetto vigilato;
- non ha un rapporto d’affari con il cliente;
- applica le misure di CDD al cliente per conto dell’ente e in linea con le procedure e le istruzioni dell’ente stesso.
Sebbene la responsabilità della funzione esternalizzata rimanga in capo agli enti obbligati, il fornitore di servizi:
- è soggetto a requisiti coerenti con quelli stabiliti nella direttiva antiriciclaggio ed è sottoposto a vigilanza per il rispetto di tali requisiti;
- ha un proprio rapporto d’affari con il cliente, che è indipendente dal rapporto d’affari che l’istituto affidante ha con il cliente;
- applica le misure di CDD al cliente in linea con i propri processi, in conformità con i propri obblighi in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.
L’intervento di Bankitalia
Anche Bankitalia è intervenuta sul tema e lo ha fatto attivamente, avviando ispezioni a campione sulle società che si occupano di compliance in outsourcing. Nel controllo, effettuato dagli ispettori dell’istituto guidato dal governatore Ignazio Visco, è emersa la scarsa qualità del servizio fornito da alcune società di consulenza che, con l’obiettivo di ridurre i costi, finiscono per fornire servizi standardizzati e non taylor made.
Il quadro così delineato fa ben comprendere che in ambiti quali:
- i controlli interni;
- la compliance;
- L’AML,
Un’eccessiva generalizzazione porterebbe con sé l’elevato rischio di mancata, o non del tutto idonea, compliance del soggetto obbligato. Pertanto, il fine della Banca d’Italia è quello di innalzare lo standard del servizio offerto dalle società di consulenza; è proprio nell’ottica di “spronare” le società di consulenza a migliorarsi che vanno viste le recenti ispezioni.
Società di consulenza
L’attenzione di EBA e l’interesse di Bankitalia a migliorare l’operatività delle realtà che si occupano di consulenze in outsourcing, sono notizie positive per tutto il comparto che, attraverso anche il monitoraggio delle istituzioni può accrescere la qualità dei servizi offerti.