Banca d’Italia. OK ai nuovi Orientamenti EBA

L’EBA nel Marzo 2021, con pubblicazione soltanto in lingua inglese, ha rilasciato delle linee guida che introducevano alcune novità su: autovalutazione del rischio, operatività a distanza (causa Covid), lista paesi terzi ad alto rischio, figura del titolare effettivo. Secondo EBA queste linee guida sarebbero dovute entrare in vigore entro 3 mesi dalla traduzione in tutte le lingue dei paesi europei.

In Italia la traduzione definitiva ha visto la luce nella seconda metà di Settembre

Il 4 ottobre banca d’Italia ha finalmente dichiarato l’attuazione degli orientamenti EBA. In sostanza, per un ritardo nelle traduzioni, in Italia le  nuove linee guida saranno applicabili dal 26 ottobre.

Le novità più rilevanti? In vigore dal 26 Ottobre                   

Gli orientamenti dell’EBA rappresentano una revisione delle linee guida emanate nel Giugno 2017 e recepiti in Italia con le Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019. Nella attuale forma revisionata, l’obbiettivo è particolarmente centrato sulle attività on line – crowdfunding, utilizzo di tecnologie innovative per l’adeguata verifica, rapporti con i Virtual Asset Service Providers  –

Le nuove linee guida “toccano” la finanza aziendale

Ma anche i fornitori di servizi di informazione sui conti (AISP), i fornitori di servizi di avvio dei pagamenti (PISP), le imprese che forniscono attività di cambio valuta, oltre a fornire maggiori dettagli sui fattori di rischio di finanziamento del terrorismo.

Alcune misure supplementari

Fra le misure supplementari è superata la standardizzazione dell’elaborazione del profilo di rischio sia dell’impresa, sia del cliente, anche quella dell’area geografica. In sostanza, anche se si crea il profilo di rischio partendo dai sistemi automatizzati, è necessario valutare sempre la coerenza di tale profilo nell’ambito della propria organizzazione. Motivarlo tracciando le attività svolte. Le imprese sono sempre ritenute, in sostanza, responsabili delle attività svolte, anche da terzi in outsourcing o da fornitori di servizi o da decisioni automatizzate.

 

Da sottolineare anche il rafforzamento del principio che vieta alle imprese di avviare un rapporto continuativo laddove non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

 

 

 

Jaera team

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