Conti correnti e riciclaggio. La Corte di Cassazione, Sezione II Penale, ha pronunciato un’importante sentenza, la 29346/2023 del 6 luglio 2023, riguardante il reato di riciclaggio e la responsabilità dei soggetti che mettono a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro. Secondo la sentenza, integra il reato di riciclaggio la condotta di coloro che, senza aver partecipato al reato presupposto, consentono l’immissione tramite bonifici bancari sui propri conti correnti di denaro proveniente da frodi informatiche.

Il caso preso in esame

La Corte, nel caso in esame, ha chiarito che, poiché gli autori del reato presupposto (nel caso di specie frode informatica) avevano già conseguito il profitto in modo autonomo, l’operazione successiva di immissione del denaro sul conto corrente degli imputati realizza un’autonoma fattispecie di riciclaggio, mancando nel concreto il concorso nel reato presupposto.

Citando, dalla Sentenza:

dalle imputazioni emerge che l’autore della frode informatica aveva già conseguito il profitto, con la percezione fraudolenta delle somme di denaro corrisposte dalle vittime di quel reato (percezione delle somme che segna il momento perfezionativo del reato, con il conseguimento dell’ingiusto profitto). Gli autori dei delitti presupposti avevano autonomamente conseguito il profitto del loro reato, così che la successiva operazione di immissione del denaro sui conti correnti degli imputati è una condotta oggettivamente ulteriore e successiva, idonea a configurare il reato di riciclaggio, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, così come impone, in generale, la clausola di riserva prevista dall’art. 648 bis cod. pen.; la loro condotta si colloca, invece, in un momento successivo, quando sorge l’esigenza di “ripulire” il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa del medesimo; con una condotta, dunque, esattamente inquadrabile in una delle tipiche ipotesi previste dall’art. 648 bis cod. pen.

Man in the Middle

Uno dei raggiri online più frequenti è quello del “Man in the Middle” (MitM), in cui il un soggetto si posiziona tra due parti che stanno comunicando tra loro, come un utente e un sito web, al fine di intercettare e manipolare la comunicazione. Questo tipo di attacco ben si presta alla realizzazione del reato di riciclaggio di denaro. Infatti, una volta che l’autore del reato presupposto (nel caso la frode informatica) ha conseguito fraudolentemente il profitto dalle vittime, si pone per questi il problema di ripulire il denaro e di nasconderne la provenienza delittuosa. A questo punto interviene l’adescamento di un terzo, il quale mette a disposizione il proprio conto corrente per farvi transitare il denaro illecitamente conseguito dall’autore della frode. Nel caso oggetto della sentenza in esame, alcune persone sono state condannate per riciclaggio per aver messo a disposizione i propri conti correnti al fine di farvi transitare del denaro proveniente dalla commissione del reato di frode informatica realizzato mediante il metodo “Man in the middle“.

Come proteggersi dagli attacchi MitM e dal riciclaggio

Per proteggersi dagli attacchi MitM e garantire la sicurezza delle transazioni bancarie, è fondamentale adottare alcune misure di sicurezza. Prima di tutto, è consigliabile utilizzare connessioni crittografate tramite protocolli come HTTPS quando si effettuano transazioni online. Inoltre, è importante evitare l’accesso a servizi finanziari su reti Wi-Fi pubbliche non sicure, poiché queste reti possono essere facilmente compromesse da malintenzionati. Chiaramente è importante utilizzare software antivirus aggiornati per proteggere il proprio dispositivo da eventuali minacce informatiche.

Da ultimo, è importante non ignorare gli avvisi che banche e servizi finanziari inviano. La consapevolezza di possibili minacce aumenta il grado di attenzione.

Frodi e truffe, differenze sostanziali

La sentenza della Suprema Corte, in sintesi, tratta del nesso tra il reato di frode informatica (Art. 640ter C.p.) e quello di riciclaggio (art. 648 C.p.), confermando il proprio orientamento secondo cui commettono la condotta di cui all’Art. 648 C.p. coloro che mettono il proprio c/c a disposizione dell’autore della frode. Tuttavia, il reato di riciclaggio può configurarsi anche a seguito della commissione delle c.d. “truffe online“, le quali sono disciplinate dall’Art. 640. La differenza principale tra frode informatica (art. 640ter C.p.) e truffa (640 C.p.) è che, mentre nell’ipotesi di frode informatica è necessaria la manipolazione di un dispositivo informatico o telematico, nell’ipotesi di truffa occorre un raggiro ai danni della vittima. Si tratta di fattispecie di reato, che, al pari della frode informatica, possono costituire il presupposto del reato di riciclaggio, in quanto il truffatore online, una volta conseguito il profitto, dovrà – in un modo o nell’altro – ripulirlo.

Dunque, quali sono le truffe online più frequenti?

Phishing finanziario

Si tratta di una delle truffe online più diffuse, che consiste nell’indurre la vittima -ingannandola- a fornire al truffatore propri dati e informazioni personali, finanziarie e bancarie, che questi utilizzerà per i propri scopi illeciti. Lo schema che si ripete è il medesimo: il truffatore, abilmente e in modo subdolo, contatta la vittima (mediante sms o email) fingendo di essere un mittente autorevole (es. la banca di fiducia, un istituto di credito e così via), in modo da farsi fornire dati e informazioni, che vengono poi utilizzati per ulteriori scopi illeciti.

Falsi investimenti

In altro tipo di truffa è rappresentata dagli investimenti falsi. In quest’ipotesi, i truffatori promettono rendimenti finanziari elevati attraverso investimenti fake o schemi “get-rich-quick“. Gli utenti, affascinati dalle prospettive di guadagno, possono finire per trasferire denaro a conti bancari controllati dai truffatori.

Schemi Ponzi

Dal nome del noto truffatore italiano di inizio secolo scorso Charles Ponzi, si tratta di un modello economico di vendita ingannevole relativo ad investimenti apparentemente legittimi ma che in realtà si basano sul reclutamento continuo di nuovi investitori per pagare quelli precedenti. In altre parole, Il soggetto che propone l’investimento fa credere di poter avere ingenti guadagni a breve termine senza rischi, a condizione che l’investitore recluti a sua volta altri investitori, creando così un classico schema piramidale di truffa. Il guadagno degli investitori è rappresentato pertanto dalle sole quote di ingresso dei nuovi reclutati.

Concludendo

Volendo trarre una conclusione, se è vero, da una parte, che la tecnologia ha un impatto significante sulla nostra vita, essendo in grado di ottimizzarla e semplificarla, dall’altra parte, essa dà luogo a nuove minacce e nuovi metodi criminosi per arrecare danni alle persone. Le minacce che si realizzano online spesso sono più subdole e più difficili da scovare. Per tale ragione, occorre porre maggiore attenzione e adottare misure di sicurezza idonee. Attenzione è anche la parola d’ordine per non incorrere -ingenuamente- nell’ipotesi di riciclaggio. Infatti, la stessa pronuncia della Cassazione può tradursi in un monito importante: la messa a disposizione del proprio conto corrente può configurare tale reato. A tal proposito, è sempre bene guardarsi dal farlo, anche quando lo chiede una persona di fiducia.

Jaera team

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