Exchange e Criptovalute pubblicato decreto MEF
Exchange e Criptovalute pubblicato decreto MEF. Il 17 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 13 gennaio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. (22A01127) (GU Serie Generale n.40 del 17-02-2022) contenente indicazioni in merito a:
Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le forze di Polizia.
All’art. 3 comma 3 del Decreto
Si legge che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale del registro dell’OAM, già svolgono l’attività, anche on-line, sul territorio della Repubblica e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art 17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, effettuano la comunicazione entro sessanta giorni dalla predetta data. In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo”.
All’art.4 “Sezione speciale del Registro”, comma 1
Si Legge che L’OAM darà avvio alla gestione della sezione speciale del registro entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, già operativi sul territorio della Repubblica, e in possesso dei requisiti di cui all’art.17-bis, comma 2 del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 che effettuano la comunicazione, possono continuare a svolgere la propria attività fino alla scadenza dei termini previsti dal decreto. Per definire i termini previsti, all’art. 3 comma 6, il decreto specifica che l’OAM verificherà la regolarità e la completezza della comunicazione e della documentazione entro 15 giorni dalla ricezione dell’iscrizione. Al termine della verifica potrà disporre o negarne l’iscrizione stessa. All’art. 3 comma 7 il decreto specifica inoltre che l’OAM potrà sospendere la registrazione per un periodo non superiore ai 10 giorni, qualora la documentazione risultasse incompleta.
A chi si rivolge:
l’Art 1, (Definizioni) al comma 2 lettera b)
Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
“Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio alla conversione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”.
l’Art 1, (Definizioni) al comma 2, lettera c)
Prestatori di servizi di portafoglio digitale:
“Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguarda di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
Approfondiremo l’argomento analizzandone gli aspetti pratici.