Il fastidio dello spam va risarcito. Il Tribunale regionale di Heidelberg (Germania), con sentenza del 16 marzo 2022 – resa nel caso rubricato 4S1/21- ha stabilito che anche soltanto un paio di mail di spam costituiscono un danno che merita risarcimento. L’approccio dei giudici italiani in situazioni dello stesso tenore è decisamente differente. Entriamo nei dettagli
Spam, l’approccio tedesco
La sentenza che andiamo ad analizzare crea di fatto un nuovo e più incisivo approccio alla lotta contro l’invadente pratica di spamming selvaggio. Pratica non concessa e punita da tutti i Garanti sì, ma per la quale non è mai stato previsto un risarcimento danni all’utente “infastidito”. Risarcimento concesso invece dal tribunale tedesco che così agendo ha di fatto dato vita ad una sentenza unica. Potrebbe fare scuola?
Spam, l’approccio italiano
Una sentenza italiana del 2017 – Cassazione civile sez. I n. 3311/17 – ci dice che probabilmente no. Seppur la sentenza presa in esame si riferisce a ben 5 anni fa, la dicotomia tra il giudizio della corte tedesca e la nostra, in una situazione pressoché identica, non lascia margini su un cambio di marcia così estremo. Nel dettaglio un cittadino italiano, stufo di ricevere continuamente spam nella propria mail, ha deciso di rivolgersi ad un Giudice per richiedere un risarcimento danni. Un caso identico, appunto, a quello tedesco, ma con un epilogo completamente opposto. Il cittadino, infatti, oltre a non aver ottenuto il risarcimento – aveva richiesto 360 euro – è stato anche condannato ad una sanzione di 1500 Euro perché, secondo la Corte il danno indicato è:
ipotetico e futile, consistente al più in un modesto disagio o fastidio, senz’altro tollerabile, collegato al fatto, connesso ad un uso ordinario del computer, di avere ricevuto dieci email indesiderate, di contenuto pubblicitario, nell’arco di tre anni”
si legge nero su bianco nella sentenza.
Evenienza che secondo il Giudice ha costituito abuso dello strumento processuale e lo ha indotto quindi a condannare il ricorrente al pagamento di €1.500 ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per “lite temeraria”.
Iter e dettagli della sentenza tedesca
La sentenza del Giudice tedesco è atipica per molti aspetti. 1) perché di fatto è la prima nel suo genere 2) per l’entità del risarcimento riconosciuto al ricorrente, cioè 12.5 Euro per mail di spam ricevuta dallo stesso. Una cifra che obiettivamente è considerabile risibile, ma che delinea una strada giuridica completamente nuova, come da punto 1 evidenziato 3) Soltanto due sono le mail spam – promuovevano dei corsi di formazione – che di fatto hanno aperto il contenzioso. Anche in questo caso risulta evidente che l’intento primario del Magistrato fosse quello di dettare una nuova linea interpretativa riguardo questo tipo di infrazioni.
La sentenza in relazione al GDPR
Mettendo a confronto il Regolamento Europeo con la sentenza tedesca balza all’occhio l’articolo 79 del GDPR che stabilisce il diritto di ogni interessato a proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i suoi diritti sanciti dal regolamento in questione siano stati violati. In base all’articolo 79 è quindi assolutamente nei margini del GDPR la strada intrapresa dal cittadino tedesco. Se nell’articolo sopracitato il regolamento non fa riferimento ad eventuali richieste di risarcimento danni – circostanza che in ogni caso spetta ad un Giudice – nel primo paragrafo dell’articolo 82 troviamo anche questo elemento. Lo citiamo testualmente:
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento
Il concetto di danno
Rifacendoci al paragrafo precedente, in cui abbiamo messo in evidenza i due articoli del GDPR riconducibili al “caso tedesco”, risulta palese che la richiesta di un risarcimento danni da parte del cittadino sia legittima. L’unicità della sentenza in questione risiede nell’innovativa interpretazione del concetto di “danno”. Come visto, in Italia, un risibile volume di mail spam è considerato, passateci il termine, tollerabile, come da caso sopra citato, in Germania no. Tirando le somme per il Giudice tedesco, anche soltanto 2 mail spam sono considerabili sufficienti per provocare un danno con conseguente diritto al risarcimento. Per i giudici italiani, invece, la ricezione di quella simile mole di mail spam non è considerata affatto danno, ma fastidio non risarcibile.
Considerazioni finali
Nonostante il GDPR sia a tutti gli effetti un regolamento uguale per tutti, i concetti contenuti al suo interno, es: quello di “danno”, si scontrano inevitabilmente con le differenti radici giuridiche di ogni Stato Membro. In sostanza, ciò che è considerato “danno” in una Nazione può non esserlo in un’altra. Come abbiamo visto. Il concetto di “danno”, infatti, è da sempre un argomento cardine delle discussioni tra operatori giuridici, proprio per la sua libera interpretabilità. Libera interpretabilità, forse, arginabile solo mediante un intervento diretto – o indiretto – delle Istituzioni europee.