Il sistema di interconnessione dei registri centrali, direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo
Sono trascorsi più di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del regolamento di esecuzione 2021/369 della Commissione. Questo reca le specifiche tecniche e le procedure necessarie al suo funzionamento. Pertanto il 22 Marzo 2021 il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi è divenuto pienamente operativo.
BORIS
BORIS è istituito come sistema decentrato che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. Il BORIS funge da servizio centrale di ricerca che mette a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849.
Il registro dei titolari effettivi condivide con la piattaforma centrale europea il numero d’iscrizione nazionale e, per le società, l’identificativo unico europeo («EUID») loro attribuito nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese («BRIS»), il Business Registers Interconnection System.
L’insieme di informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust o tipo affine di istituto giuridico viene definito «record sulla titolarità effettiva».
Il record sulla titolarità effettiva include dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, sul/sui titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari.
Informazioni minime obbligatorie
Con riferimento ai titolari effettivi, le informazioni minime obbligatorie comprendono il nome, il mese e l’anno di nascita, la cittadinanza e il Paese di residenza della persona fisica, nonché la natura e l’entità dell’interesse.
Ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive. Per quanto riguarda il titolare effettivo e l’interesse beneficiario detenuto da quest’ultimo, le informazioni minime obbligatorie sono costituite dai dati di cui all’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/849. Per quanto riguarda l’identità del titolare effettivo, le informazioni aggiuntive comprendono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente all’articolo 30, paragrafo 5, ultima frase, e all’articolo 31, paragrafo 4, terzo comma. I dati del record sulla titolarità effettiva sono modellati sulla base della specifica stabilita per l’interfaccia.
Anche in questo caso, ciascun Paese membro può consentire l’accesso ad informazioni aggiuntive. Tra di esse vanno almeno ricomprese: la data di nascita del titolare effettivo e le informazioni di contatto, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
Allegato al regolamento di esecuzione
Le modalità di ricerca sono disciplinate dall’allegato al regolamento di esecuzione.
Ulteriori disposizioni di dettaglio disciplinano aspetti quali: la possibilità di registrazione online, le modalità di pagamento per la fruizione del servizio, la disponibilità temporale dei servizi di consultazione del BORIS e la trascrizione/traslitterazione, ad opera dei Paesi membri, delle richieste di accesso al sistema ricevute nonché delle risultanze emerse dalla consultazione.