Linee guida EBA per soggetti vulnerabili. EBA ha pubblicato nuove linee guida per contrastare il de-risking ingiustificato e salvaguardare l’accesso ai servizi finanziari per i clienti vulnerabili. Gli orientamenti, usciti il 31 Marzo, si concentrano in particolare al Mondo del no-profit.
L’obbiettivo
L’obbiettivo del documento è quello di garantire che i clienti abbiano accesso ai servizi finanziari di cui hanno bisogno per partecipare pienamente alla società e che tale accesso non venga loro negato per motivi non comprovati di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) o senza una valida ragione. EBA è particolarmente impegnata su questo fronte, recenti sono le linee guida pubblicate, con il medesimo intento, in relazione alle attività di scommesse e gaming on line.
Soggetti vulnerabili
Le Linee guida contribuiranno a promuovere una comprensione comune da parte delle istituzioni e delle autorità di vigilanza in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) di pratiche efficaci di gestione del rischio in situazioni in cui l’accesso dei clienti ai prodotti e servizi finanziari deve essere salvaguardato, in particolare per i soggetti più vulnerabili. EBA, in questo contesto, si occupa (e preoccupa) anche di tutte quelle attività legate agli aiuti umanitari. Una casistica che può essere presa ad esempio per raccontare il focus delle linee guida. L’attuazione del de-risking senza regole potrebbe portare molte entità a non poter accedere a fondi destinati proprio a chi ne ha più bisogno.
L’impatto del de-risking
EBA ha valutato che le decisioni di alcuni istituti di non instaurare o interrompere un rapporto d’affari, o di non effettuare una transazione, possono essere in linea con il quadro normativo dell’UE in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Il de-risking di intere categorie di clienti, senza tenere in debita considerazione i profili di rischio dei singoli clienti, può essere ingiustificato e segno di una gestione inefficace del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Nel dettaglio
Il primo allegato alle Linee guida dell’EBA si concentra sui fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e illustra le misure che gli istituti finanziari dovrebbero adottare per identificare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro (NPO). Le linee guida contenute nell’allegato aiuteranno gli istituti finanziari a comprendere meglio come sono organizzate le NPO, come operano nella pratica e quali fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono particolarmente rilevanti quando si tratta di tali clienti.
Gestione efficace del rischio
La seconda serie di Linee guida affronta la questione della gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte delle istituzioni finanziarie quando forniscono accesso ai servizi finanziari. Queste linee guida chiariscono l’interazione tra l’accesso ai servizi finanziari e gli obblighi degli istituti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche nelle situazioni in cui i clienti hanno motivi legittimi per non essere in grado di soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (CDD). Il documento chiarisce che prima di prendere la decisione di rifiutare un cliente, è necessario prendere in considerazione diverse opzioni. Opzioni fornite nel dettaglio all’interno del documento.
Prossimi step
Prima di divenire operativi, gli orientamenti saranno tradotti nelle lingue ufficiali dell’UE e pubblicati sul sito web dell’EBA. Una volta tradotte passeranno al setaccio delle autorità competenti. Ottenuta la conformità diverranno applicabili dopo tre mesi dalla pubblicazione ufficiale in tutte le lingue dell’UE.
Integrazione orientamenti EBA
Queste linee guida integrano gli Orientamenti dell’EBA sui fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2021/02) e entrano nel dettaglio sulle procedure e controlli, terrorismo in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849, anche nelle situazioni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2014/92.