Noio volevon savuar il Titolar avrebbero chiesto al ghisa Totò e Peppino giacché sul Registro dei titolari effettivi ne abbiamo sentite tante.  Ma dove siamo realmente giunti? Quale è lo stato dell’arte?

Prima di tutto facciamo un doveroso passo indietro.

Gli sviluppi dinanzi al Tar Lazio …

Avevamo già parlato dell’Ordinanza del Tar (qui), con la quale il Giudice amministrativo romano (con tempistiche assai discutibili)  aveva sospeso – in via cautelare – i provvedimenti attuativi dell’obbligo di comunicare il titolare effettivo, riconoscendo – seppur provvisoriamente – le ragioni addotte dagli allora ricorrenti (n.d.r. tra cui, Assofiduciaria), rinviando allo scorso marzo il merito della questione.

Tuttavia, il Tar, nel merito, ribaltando la decisione presa in via cautelare, con le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 del 27 marzo 2024, ha respinto i ricorsi,  con la conseguenza che i provvedimenti (fino ad allora sospesi) hanno ripreso (e non ricominciato)  ad avere efficacia.

La nuova scadenza del termine per la comunicazione del titolare effettivo è stata fissata allo scorso 11 aprile.

Un nuovo capitolo: la decisione cautelare del Consiglio di Stato

Sembrava finita e invece .. il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con diverse Ordinanze del 17-05-2024, pronunciandosi sull’impugnazione dei provvedimenti, ha accolto l’istanza cautelare proposta da alcune società fiduciarie ed ha sospeso l’esecutività delle sopraccitate sentenze, per effetto delle quali era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari  effettivi”.

Le ragioni sottese alla decisione del Consiglio di Stato possono essere così sintetizzate:

  1. la complessità della questione, che richiederebbe un’analisi più approfondita;
  2. L’esecuzione immediata del decreto causerebbe un danno irreparabile alla riservatezza dei ricorrenti, in quanto il decreto imporrebbe loro di divulgare informazioni riservate.

Sottolineando tali criticità, il Consiglio di Stato ha sollevato i seguenti dubbi:

•  La conformità dei decreti alla normativa unionale;

•  l’impatto del decreto sulla privacy dei ricorrenti, sull’assunto che il decreto imporrebbe la divulgazione di dati ritenuti “sensibili”.

Per l’esame del merito si rinvia all’udienza del 19 settembre 2024.

Fino ad allora sono sospesi:

  1. l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55), essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
  2. i controlli a campione sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
  3. l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
  4. la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).

Quali saranno i prossimi sviluppi?

Ad oggi, dati i recenti avvenimenti sul tema, è difficile fare una previsione sui prossimi sviluppi.

Certo è che si dovrà attendere il 19 settembre, data in cui si celebrerà l’udienza di merito dinanzi al Consiglio di Stato.

Fino ad allora, sarà d’obbligo sederci comodi, premunirci di pop-corn e goderci la commedia … sarà divertente!

 

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