Oggi in vigore i nuovi orientamenti EBA. Dopo l’ok di Banca d’Italia ai nuovi orientamenti EBA del 4 Ottobre, oggi – 26 Ottobre – entrano in vigore ufficialmente. Le direttive erano state pubblicate nel Marzo 2021, soltanto in lingua inglese. I tempi tecnici della traduzione in italiano, hanno fatto slittare l’entrata in vigore di alcuni mesi. Lavoro di traslazione in lingua, al quale sono tenuti tutti i paesi europei.
EBA rafforza i requisiti relativi alle valutazioni dei rischi
Individuali e a livello aziendale. Alle misure aggiunge nuove linee guida sull’identificazione dei titolari effettivi, sull’uso di soluzioni innovative per identificare e verificare l’identità dei clienti e su come i soggetti obbligati dovrebbero svolgere l’adeguata verifica in relazione all’operatività con Paesi terzi ad alto rischio.
A chi sono rivolte le nuove linee
Autorità di vigilanza, enti creditizi e finanziari, incluse le imprese di assicurazione e le imprese di investimenti. Le linee guida in vigore da oggi, abrogano e sostituiscono le precedenti. In ambito di autovalutazione del rischio, le novità più pregnanti riguardano l’operatività a distanza (causa Covid), la lista paesi terzi ad alto rischio, la figura del titolare effettivo.
Misure rafforzate per le imprese
Nelle nuove linee, viene sottolineato il principio che vieta alle imprese di avviare un rapporto continuativo laddove non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non ritengano che lo scopo e la natura del rapporto continuativo siano legittimi o non reputino di essere in grado di gestire in maniera efficace il rischio.
I nuovi rischi emergenti
L’adeguamento coinvolge inevitabilmente l’utilizzo delle nuove tecnologie, congiuntamente ai nuovi soggetti che forniscono servizi in quest’area. Soggetti identificati anche dall’EBA durante le sue analisi, insieme ai cambiamenti apportati dalla Direttiva. Un riesame delle Linee Guida originali doverosamente al passo con i tempi.
Orientamenti settoriali specifici
I settori coinvolti nelle nuove linee guida, alcuni dei quali nuovi, sono: Correspondent banks – Retail banks – Emittenti di moneta elettronica – Rimesse di denaro – Gestione patrimoniale – Fornitori di finanza commerciale – Imprese di assicurazione sulla vita – Imprese di investimento – Fornitori di fondi d’investimento – Piattaforme di crowd funding regolamentate – Fornitori di servizi di iniziazione al pagamento e fornitori di servizi di informazione sui conti – Imprese che forniscono attività di uffici di cambio valuta – Finanza aziendale
Nuove linee per il crowdfunding
Tra le novità più interessanti presenti nelle nuove linee guida, è l’evidenza data al fenomeno del crowdfunding. In linea con l’intenzione dell’EBA di rafforzare le linee riguardo le nuove tecnologie e l’on line. Il servizio di crowdfunding è l’incontro tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori, e titolari di progetti. Tramite l’utilizzo di una piattaforma on line.
Le indicazioni ai fornitori
Le linee guida, riguardo questo tipo di transazioni, richiedono ai fornitori di servizi di raccolta fondi di riconoscere i rischi derivanti dalla natura delle transazioni in questione. Attenzione dai chiari motivi: i clienti possono essere collocati in qualsiasi parte del Mondo, ovviamente anche in paesi ad alto rischio. Risulta evidente come le nuove linee abbiano l’obbiettivo di arginare eventuali transazioni in progetti di investimento poco chiari, o fittizi.
Lotta al finanziamento – on line – del terrorismo
Nell’ottica di una particolare attenzione al fenomeno crowdfunding, entra a pieno titolo anche la lotta al terrorismo. EBA richiede attenzione massima agli obbiettivi di una raccolta fondi. Questo per arginare finanziamenti “di rimbalzo” ad attività terroristiche. Anche i fornitori di servizi di crowdfunding, per questi motivi, devono considerare i fattori di rischio relativi ai prodotti, ai clienti e ai canali di distribuzione. Per attivare le corrispondenti misure ordinarie, semplificate o rafforzate. Stesso occhio di riguardo, i fornitori di servizi di raccolta fondi on line, la devono applicare sulle misure di adeguata verifica verso i titolari dei progetti.