Registro del Titolare Effettivo arriva il decreto. Uscirà in Gazzetta il Decreto per l’attuazione del registro del Titolare Effettivo oggi 25 Maggio. Un documento che porta con sé nuove disposizioni per la gestione delle informazioni sui titolari effettivi, nell’apposito registro. Informazioni che viaggeranno on line e dovranno essere trasmesse con il modello di comunicazione unica di impresa.

Il Modello

Il Modello è quello attualmente in uso ma dovrà essere aggiornato per l’invio in rete di nuovi dati. Un aggiornamento del sistema possibile tramite un tracciato informatico creato appositamente. La Comunicazione Unica d’Impresa è una pratica informatica, cioè un insieme di file costituito da un modello riassuntivo, contenente i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti.

L’operatività

In Gazzetta il Decreto per l’attuazione del registro del Titolare Effettivo. Il Decreto sarà operativo soltanto decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del disciplinare tecnico. Tempistiche dettate dal Regolamento in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini al trust.

Le novità

I dati e le informazioni da inserire nel registro informatico dei titolari effettivi dei soggetti elencati nel decreto, tra cui i trust, dovranno essere comunicati dai legali rappresentanti alle camere di commercio di competenza mediante il modello di comunicazione unica di impresa. Modello in formato elettronico, con modalità di autodichiarazione. I dati richiesti in sede di comunicazione del titolare effettivo riprenderanno i dati richiesti dal D.lgs 231/2007 ovvero dati identificativi del soggetto identificato quale titolare effettivo e la cittadinanza, la quota di partecipazione – diretta o indiretta – al capitale sociale della società o, dove non sia possibile tramite la quota del capitale, la modalità di esercizio del controllo. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di identificarlo con le modalità di cui sopra, si dovranno riportare i dati identificativi della persona fisica – o delle persone fisiche – con poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente.

I Trust

I trust, come gli altri soggetti, dovranno inserire nel nuovo modello, attraverso la procedura denominata “Comunica”: Il codice fiscale, la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine; la data il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico; l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dall’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni. La dichiarazione ai sensi del’art.48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Fonte:  Italiaoggi

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