Enti
Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati. Come abbiamo annunciato in nostri precedenti articoli, sembrerebbero imminenti, a decorrere dall’8 agosto, le seguenti comunicazioni, in relazione al Registro dei Titolari Effettivi:
- un disciplinare tecnico sottoposto alla preventiva verifica del Garante per la protezione dei dati che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese;
- un decreto del Ministero dello sviluppo economico (Mise) che modifica e aggiorna gli importi dei diritti di segreteria della Camera di Commercio;
- un decreto dirigenziale che definisce le specifiche tecniche del formato elettronico della Comunicazione Unica d’impresa.
D.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Enti, l’entrata in vigore
Successivamente, entro i 60 giorni dal decreto, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Mise che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Una volta pubblicato tale provvedimento, le prime comunicazioni dovranno essere effettuate dalle imprese entro i 60 giorni successivi, quindi presumibilmente tra l’8 agosto e il 7 ottobre 2022.
Enti, le modalità
Le comunicazioni dovranno essere effettuate all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente. La modalità è prevista in via telematica, attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto dirigenziale del MISE del 19 novembre 2009 (c.d. “Comunica”).
Enti, i soggetti
I soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono gli amministratori di società di capitali, i fondatori (ove in vita), i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private (associazioni riconosciute e fondazioni) e i fiduciari dei trust o di istituti giuridici affini.
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista.
Enti, i tempi
Per le imprese costituite successivamente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Mise attestante l’operatività del sistema di comunicazione, i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo dovranno essere comunicati entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate entro 30 giorni dall’avvenuta variazione del titolare stesso. In ogni caso, annualmente, entro 12 mesi dalla prima comunicazione, i dati e le informazioni fornite sulla titolarità effettiva dovranno essere confermate.
Enti, le sanzioni
In caso di mancata comunicazione, i soggetti obbligati saranno tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 2630 c.c., che variano da euro 103 a euro 1.032 euro. Se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione viene ridotta a un terzo.
Soggetti obbligati, Antiriciclaggio
Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati. I Soggetti Obbligati al D.Lgs 231/2007, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela.
Sezione autonoma: per le imprese e le persone giuridiche private;
Sezione speciale: per i trust e gli istituti giuridici affini.
Soggetti obbligati, l’accreditamento
La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:
- l’appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie di soggetti obbligati tra quelle previste dall’articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
- i propri dati identificativi, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- l’indicazione dell’autorità di vigilanza competente o dell’organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati;
- la finalità dell’utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
L’accreditamento:
- è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata;
- consente l’accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.
Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.
Privati
Registro Titolari Effettivi tra enti soggetti obbligati e privati. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni.
L’accesso del pubblico ha ad oggetto:
- il nome e il cognome;
- il mese e l’anno di nascita;
- il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo
- le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni.
Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l’accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso si intende respinto.
Diritti di segreteria
Con successivo decreto del Mise, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuate, modificate e aggiornate le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l’accesso alle stesse.
In particolare viene previsto (dall’art. 8 del decreto) che saranno assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria:
- la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni da inviare al registro;
- l’accesso da parte di soggetti obbligati all’adeguata verifica;
- l’accesso da parte del pubblico;
- l’accesso di qualunque persona fisica o giuridica ivi comprese quelle portatrici di interessi diffusi (in merito a trust e istituti giuridici affini).