Riforma appalti e 231. L’illecito da 231 eventualmente contestato potrà far scattare l’esclusione delle aziende dalle gare d’appalto. Tra le riforme previste dal PNRR si colloca lo schema del decreto legislativo relativo al codice dei contratti pubblici che attua l’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2022. Lo schema del decreto è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al fine di ottenere un parere da parte delle commissioni parlamentari. 

Novità 

Il testo svela un profilo pratico volto a permettere una pronta e autonoma applicazione, prevedendo, infatti, 28 allegati di natura regolamentare che affiancano i 229 articoli. Tra le novità di maggiore rilevanza, vi è quella che incide sul D.Lgs. 231/2001, di cui a breve renderemo conto, riguardante la responsabilità degli enti, essendo stata introdotta come possibile causa di illecito professionale la contestata o accertata commissione di uno dei reati-presupposto 231. L’illecito professionale di cui si parla sarà quello presente nell’elenco tassativo delle condotte, all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

Ampliamento degli ambiti

Il legislatore intende ampliare gli ambiti di influenza tra la responsabilità amministrativa degli enti e quella di partecipazione alle gare di appalto. Nello specifico, la configurazione di tale fattispecie potrebbe condurre ad una esclusione da una gara di appalto, così come previsto all’art. 98, comma 4, lett. h, n. 5 dello schema del decreto, ora al vaglio delle commissioni parlamentari. Pertanto, l’illecito professionale si delinea al verificarsi di una mera contestazione di uno qualsiasi dei reati previsti dal Dlgs 231/2001.  

Esclusione dalla gara

Date le premesse, ne deriva che l’esclusione dalla gara non nascerà necessariamente da un provvedimento giurisdizionale di natura irrevocabile, ma basterà l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero. Sul punto interviene l’articolo 95, comma 1, il quale prevede che sarà in capo alla stazione appaltante effettuare una valutazione del caso specifico. Nei casi in cui all’esito della valutazione, l’illecito dovesse risultare tale da ledere l’integrità o affidabilità dell’offerente, questo verrà escluso dalla gara dalla stazione appaltante. 

Altre considerazioni

Sotto il profilo soggettivo, lo schema prevede l’ampliamento dei soggetti la cui condotta può portare all’esclusione dalla gara. In virtù di quanto detto, accanto al comportamento dell’operatore economico assume rilevanza anche quello dei soggetti che agiscono per suo conto, come previsto dall’art. 98, comma 4. I soggetti di cui si parla potranno essere, dunque, anche membri del CdA, l’Organismo di Vigilanza, l’amministratore di fatto. 

Modello 231 e affidabilità aziendale

Considerando l’ampliamento delle casistiche possibili di illecito professionale, le aziende saranno chiamate a redigere modelli organizzativi conformi al D.Lgs 231/2001 e aventi valore di provvedimenti tecnici e organizzativi, con particolare riguardo al personale, che svolgano un’azione preventiva al realizzarsi di reati o illeciti. Conseguentemente, l’esistenza di un Modello 231, affiancato da un sistema di controllo efficace, potrebbe costituire elemento a favore dell’azienda coinvolta nell’illecito professionale. L’affidabilità generata dall’esistenza di un modello 231 potrebbe risultare un efficace strumento per evitare l’esclusione dalla gara.   

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