Stabilite specifiche tecniche per il registro dei titolari effettivi, un progresso significativo in ottica dell’istituzione del registro stesso. Il recente decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 Aprile) del Ministero delle imprese e del made in Italy ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, necessaria per l’invio delle comunicazioni sulla titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle imprese.
Consultazione del registro
Per quanto riguarda l’accesso del pubblico ai dati sulla titolarità effettiva, lo stesso sarà limitato ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato. Inoltre, in presenza di controinteressati, nella comunicazione dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni in merito alle richieste di accesso pervenute. Il decreto, prendendo atto di quanto osservato dalla corte UE, considera disapplicata la disposizione di cui all’art. 7, comma 1, del Dm 55/2022.
Queste le variazioni tecniche imposte dal Decreto:
- tracciato b95_fd70 per l’introduzione del nuovo modulo TE per la comunicazione o conferma del titolare effettivo;
- nuove tabelle (tabella CTE e tabella RTE) da utilizzare esclusivamente per la valorizzazione di determinati campi all’interno del modulo TE;
- tabella di decodifica;
- “file-Pratica” (Filespe70) aggiornato alla versione 7.0 per accludere il nuovo modulo TE;
- controlli automatici applicati in fase di spedizione della pratica contenente il modulo TE;
- appunto 1685/A – istruzioni modulo TE” aggiunto alla circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016.
Processo sbloccato
Il Decreto dovrebbe sbloccare di fatto una situazione di stallo, provocata in buona parte dalla sentenza dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022, che aveva dichiarato invalido l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva. Una sentenza che ha messo il MIMIT nella condizione di dover disapplicare le norme interne sull’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva e modificare il tracciato contenente il nuovo modulo TE.
Cosa ha chiesto l’Europa
Per comprendere meglio il senso del Decreto del 12 Aprile, ripassiamo brevemente la sentenza della Corte Europea sopracitata. Secondo la Corte Ue, l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituisce una ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, non limitata al necessario né proporzionata all’obiettivo perseguito. Il ricorso, presentato da Lussemburgo, ha rilevato che il regime introdotto dalla direttiva antiriciclaggio rappresenta una lesione molto grave dei diritti fondamentali. Pertanto, l’Articolo 1, paragrafo 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843, è stato dichiarato invalido. Da qui, appunto, i necessari attuali interventi del Governo.
In Francia il Registro è pubblico
Mentre in Europa si discuteva sull’equilibro tra trasparenza e privacy, la Francia è stata la prima nazione a prendere una posizione netta, e totalmente sbilanciata verso la trasparenza. Il Ministro dell’Economia francese, pochi mesi dopo la sentenza europea, ha annunciato che il Registro dei titolari effettivi sarebbe rimasto accessibile al pubblico, nonostante le indicazioni europee.
Conclusioni
Come detto in apertura, il Decreto appena pubblicato dovrebbe (usiamo il condizionale, considerando i tempi dilatati che stanno scandendo la gestazione del Registro) sbloccare la questione Registro Titolare Effettivo e, auspicabilmente, fare da apripista ad un imminente annuncio.