Whistleblowing nuove Linee guida Anac. Lo scorso 10 marzo, è stato pubblicato in G.U. il Decreto legislativo n. 24, che recepisce nel nostro Ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (il c.d. “Whistleblowing”). In forza dell’Art. 10 del Decreto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha adottato e pubblicato le nuove Linee guida, con lo scopo di fornire indicazioni operative per la gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante.
Chi può effettuare la segnalazione?
L’Anac fornisce una panoramica sulla nuova normativa in materia di Whistleblowing, analizzandone i principali aspetti d’interesse per le imprese e per gli Enti pubblici. Andiamo ora a vedere quali sono le principali novità introdotte dalla nuova normativa e cosa affermano le Linee guida: il nuovo Decreto Whistleblowing ha introdotto significanti novità in ordine all’ambito soggettivo di applicazione. Per “ambito soggettivo di applicazione” si intende l’insieme dei soggetti destinatari della disciplina sul Whistleblowing. Più precisamente, è stata ampliata la platea di persone o categorie di persone che possono segnalare le violazioni. Queste godono, dunque, delle misure di tutela e di protezione previste. È stata ampliata la portata della nozione di “persona segnalante”, includendovi – si legge nelle Linee guida– anche:
tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti, gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.
In secondo luogo, è stato ampliato il novero degli Enti pubblici tenuti all’attivazione di canali di segnalazione e all’attuazione di misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti.
Organismi di diritto pubblico e i Concessionari di pubblico servizio
La nuova normativa estende le tutele del Whistleblowing anche ad altre categorie di persone fisiche. Questo in ragione del loro rapporto – non necessariamente di lavoro subordinato – con l’Ente pubblico (come per esempio: i Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Enti pubblici; gli Azionisti; i Volontari e tirocinanti; Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso Enti pubblici; e così via). A tali soggetti le tutele si applicano anche nelle fasi antecedenti la costituzione o successive allo scioglimento del rapporto giuridico o nel periodo di prova se il rapporto è lavorativo.
Settore privato
Per quanto riguarda il settore privato, la nuova disciplina sul Whistleblowing si applica anche a soggetti non inclusi nella precedente normativa, quali le imprese aventi almeno 50 lavoratori dipendenti, le imprese che operano nei settori “sensibili” di cui alle parti I.B e II dell’allegato 1 al D.lgs. 24 (settori del credito, finanza, investimenti, assicurazioni, servizi finanziari, sicurezza dei trasporti, e così via), nonché alle imprese sottoposte a tale disciplina a prescindere dal numero dei dipendenti. Il Decreto amplia anche il novero dei soggetti del settore privato cui è assicurata la tutela, parificando ai lavoratori dipendenti o collaboratori, già tutelati, anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti, azionisti che svolgano la loro attività presso l’impresa, nonché le Persone che vi rivestano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Anche in questo caso non è necessario che la segnalazione/denuncia all’Anac avvenga in costanza di rapporto.
Tutela di altre categorie diverse dal segnalante
Un’altra novità importante introdotta dalla nuova normativa sul Whistleblowing è senza dubbio la tutela di altre categorie di persone fisiche, diverse dal segnalante. Si tratta infatti di un aspetto di assoluto interesse, in quanto per la prima volta vengono riconosciuti i meccanismi di protezione anche a quelle persone che – pur non avendo segnalato direttamente – possono comunque subire conseguenze o ritorsioni in ragione del loro legame con la persona segnalante o in ragione del loro ruolo, come per esempio il Facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo con le quali il segnalante sia legato da rapporti di parentela o affettivi, e così via.
In cosa consiste la segnalazione?
Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione Europea.
- Le segnalazioni possono riguardare anche degli illeciti non ancora commessi, che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di alcuni indici sintomatici.
- Rispetto alla normativa precedente, il Decreto Whistleblowing tipizza maggiormente le fattispecie di violazione. Si distingue tra violazioni del diritto nazionale e violazioni del diritto dell’Unione europea.
- Diventa segnalabile qualsiasi reato commesso contro il diritto nazionale o il diritto dell’Unione europea.
- L’inclusione tra le fattispecie rilevanti ai fini della normativa Whistleblowing le violazioni contabili.
- Le c.d. irregolarità, cioè quei comportamenti che risultano non conformi o parzialmente conformi alle regole. Secondo il nuovo Decreto Whistleblowing le irregolarità devono essere considerate come indizi di potenziali violazioni in corso. In altre parole, se vengono rilevate determinate irregolarità, queste potrebbero indicare che si sta commettendo una violazione.
- Il nuovo Decreto Whistleblowing equipara alle segnalazioni ordinarie quelle anonime, le quali saranno trattate in egual misura, ove circostanziate.
Inoltre, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato all’Anac di aver subito ritorsioni beneficerà delle tutele ordinarie implementate dalla nuova normativa.
Cosa non può essere oggetto di segnalazione. Le esclusioni
Ai sensi dell’Art. 1, co. 2, lett. a), b) e c) del Decreto le disposizioni sul Whistleblowing (e dunque anche i meccanismi di protezione e tutela) non si applicano a:
1) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste riguardanti l’interesse personale della persona segnalante. (Sono escluse, per esempio, le segnalazioni riguardanti le vertenze di lavoro).
2) Le segnalazioni di violazioni laddove già contemplate da altre normative, sia nazionali che europee.
3) Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché in materia di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.
Obbligo di attivazione dei canali interni di segnalazione
L’Anac, mediante la pubblicazione delle Linee guida, fornisce importanti indicazioni operative agli Enti soggetti alla disciplina in materia di Whistleblowing per far fronte ai diversi adempimenti ed obblighi cui sono tenuti.
Tra tutti, v’è l’obbligo di attivazione di un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.
- Gli Enti privati sono tenuti all’istituzione del canale interno di segnalazione nell’ambito del MOGC 231, previo confronto con le Organizzazioni o Rappresentanze sindacali.
- Deve essere garantita la riservatezza delle segnalazioni, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia.
- Deve essere garantita al segnalante la facoltà di scelta della modalità di segnalazione, in forma scritta e online (mediante piattaforma dedicata) o in forma orale (mediante l’uso del telefono, messaggistica vocale o su incontro face-to-face).
- Imparzialità e indipendenza dei soggetti preposti alla ricezione, gestione e trattamento delle segnalazioni: tale competenza può essere affidata sia a personale interno (persona interna all’Ente o Ufficio dedicato) o esterno, purché si tratti di soggetti imparziali e indipendenti.
Gestione della Segnalazione
Tale ruolo, a meri fini esemplificativi, può essere affidato, tra gli altri, agli organi di internal audit, all’Organismo di vigilanza previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 231/2001, o ai comitati etici. Nel settore pubblico, tale competenza è affidata in via esclusiva al RCPT.
- Attività di gestione della segnalazione: chi gestisce la segnalazione è tenuto a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione. A seguito della segnalazione, il gestore è tenuto ad avviare un’attività di istruttoria. Lo scopo è verificare la fondatezza della segnalazione e mantenere le interlocuzioni con il segnalante.
- Obblighi di trasparenza: gli Enti devono necessariamente pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni circa l’esistenza e il funzionamento di canali interni di segnalazione.
- Sanzione in caso di omessa o inadeguata attivazione del canale: l’Anac nel caso rilevi una carenza o un’omissione dell’attivazione del canale può irrogare una sanzione pecuniaria.
Come viene garantita la protezione del segnalante?
L’Ente, sin dal momento in cui riceve la segnalazione, è tenuto a garantire al segnalante alcune misure che lo tutelino da eventuali ritorsioni o conseguenze pregiudizievoli.
Tutela della riservatezza e dei dati personali
Deve essere garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, a prescindere dalla modalità specifica di segnalazione. L’identità del segnalante, infatti, può essere rivelata solo con il suo espresso consenso e al ricorrere di determinate circostanze (nel procedimento disciplinare o nei procedimenti di diversa natura instaurati successivamente ove il disvelamento dell’identità del Whistleblower sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è addebitato l’illecito). La tutela si estende, altresì, a qualsiasi elemento della segnalazione dal cui disvelamento possa desumersi l’identità del segnalante. In linea generale, l’Ente deve adottare alcuni accorgimenti per la finalità sopra esposta, come l’attivazione dei canali di segnalazione conformi e adeguati, sottrarre la segnalazione dal diritto di accesso (se previsto), nonché formare il personale addetto in materia di privacy in conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali, definendo ruoli e responsabilità delle persone coinvolte nelle attività di gestione e degli stessi. Proprio in relazione alla delicata gestione delle segnalazioni, è intervenuto con un documento ufficiale (Registro dei provvedimenti n. 304 del 6 luglio 2023) Il Garante Privacy, dando il suo benestare allo schema normativo.
Protezione del segnalante da ritorsioni
Il Decreto Whistleblowing amplia la tutela del segnalante da ritorsioni, intendendosi – ai sensi dell’Art. 2, co. 1 lett. m) – con tale termine:
qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Concetto di ritorsione
La nuova norma dettaglia una serie di fattispecie che rientrano nel concetto di ritorsione. Ad esempio licenziamento, demansionamento, note di demerito, intimidazione, molestie, minacce, discriminazione, atti di ostracismo, mancata conversazione di un contratto a termine, e così via. La denuncia di eventuali atti ritorsivi nei confronti del segnalante deve essere effettuata soltanto all’Anac, la quale provvederà agli opportuni accertamenti.
Nel caso in cui l’Autorità accerti la sussistenza di atti ritorsivi potrà irrogare una sanzione pecuniaria all’Ente.
Limitazione della responsabilità del segnalante
la normativa prevede un regime di esclusione di responsabilità (penale, amministrativa o civile o di altra natura) in favore del segnalante nel caso di rivelazione o diffusione di alcune informazioni coperte da segreto. La limitazione della responsabilità sussiste al ricorrere di due condizioni: che la rivelazione o diffusione sia indispensabile per svelare la violazione; che la segnalazione avvenga in coerenza alle disposizioni della normativa.
Quando entreranno in vigore le disposizioni del D.lgs. n. 24/2023?
Infine, è previsto che le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 producano effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per:
– i soggetti del settore pubblico;
– i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249;
La nuova disciplina produce effetti dal 17 dicembre 2023 per i soli soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249.
Per informazioni sui nostri servizi